RISARCIMENTO DANNI PER DIMISSIONI DEL LAVORATORE
 

Risarcimento danni per dimissioni del lavoratore

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Risarcimento danni per dimissioni del lavoratore


Scusate, non mi è chiaro: con un contratto a tempo determinato in caso di dimissioni il lavoratore è sempre e comunque tenuto a pagare un risarcimento o solamente qualora si dimostri che tali dimissioni hanno provocato un danno all'azienda?in ogni caso, dando la disponibilità lavorativa per il periodo che corrisponderebbe al preavviso di un pari livello e anzianità a tempo indeterminato non è possibile limitare le richieste di risarcimento? grazie. La domanda è stata inviata da un utente in data 20090812 nel canale lavoro / dimissioni. Le eventuali risposte sono scritte dagli utenti e sono da intendersi come semplici opinioni personali. Per rispondere alla domanda clicca qui. Hanno risposto alla domanda 2 utenti.

Preavviso non rispettato

In base all'art. 2116 del Codice Civile "In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.". Quindi l'entità del risarcimento è comunque limitato all'entità degli stipendi mensili del lavoratore nel periodo di preavviso dovuto per legge. Non dovrebbe essere superiore a questo limite.
Risposta utente in data: 20090828 20:50

Recesso dal contratto di lavoro a tempo indetermin

Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. (Fonte: art.2118 c.c.). Vedi Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
Risposta utente in data: 20090828 21:07



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